È un contratto di lavoro, nel quale la prestazione del lavoratore viene scambiata non solo con la retribuzione, ma anche con la formazione professionale. Esistono tre tipologie di apprendistato:
Nel settore chimico farmaceutico l’apprendistato professionalizzante è il più utilizzato e rappresenta lo strumento privilegiato per l’ingresso nel mondo del lavoro.
L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale sulla base dei profili o delle qualificazioni professionali previsti in relazione al settore di riferimento.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (il limite di età massima deve essere inteso come 30 anni non compiuti, vale a dire 29 anni e 364 giorni). La durata del contratto, tenuto conto degli obiettivi cui l'assunzione è finalizzata, non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni.
E’ possibile prolungare, di comune accordo tra le parti, il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, in caso di impossibilità a completare il percorso formativo.
All’apprendista viene assegnato un Tutor aziendale come figura di riferimento, il quale, fra l’altro, è responsabile della redazione del piano formativo individuale dell’apprendista.
Le ore annue medie di formazione, compresa la formazione generale e specifica, sono tra le 80 e le 120 complessive, comprensive, fino a concorrenza, anche di quelle eventualmente previste dall'offerta pubblica. Tale monte ore viene modulato in relazione alla complessità delle competenze da sviluppare per conseguire la qualificazione professionale indicata nel piano formativo individuale dell’apprendista.
Con il contratto di apprendistato si coglie l’opportunità di valorizzare il processo formativo del giovane lavoratore, al quale viene assegnato un tutor aziendale come figura di riferimento.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è suddiviso in due periodi di uguale durata: in un primo periodo sarà possibile inquadrare l’apprendista in una categoria inferiore a quella di destinazione (per i settori Lubrificanti e GPL, due livelli inferiori a quello di destinazione); in un secondo periodo dovrà essere inquadrato nella categoria di destinazione. Per quanto riguarda il trattamento economico, si applicano solo i minimi contrattuali previsti nel CCNL.
Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle parti abbia esercitato la facoltà di recedere dal rapporto, lo stesso prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.