Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato al quale viene apposto per iscritto un termine. Il rapporto di lavoro che si instaura ha così una durata predeterminata e limitata nel tempo.
Il contratto a termine risponde ad esigenze di maggior flessibilità nel rapporto di lavoro sia a favore dell’azienda sia del lavoratore. La durata massima di tale contratto è attualmente fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di una delle seguenti causali legate a esigenze: temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività dell'azienda; di sostituzione di altri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Il contratto a termine non può, quindi, avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe o per successione di più contratti, fatte salve previsioni diverse dei contratti collettivi.
Nel CCNL chimico-farmaceutico, ferma restando la disciplina di legge sulle proroghe e il regime delle causali, la successione di contratti a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore, con l’eccezione di quelli effettuati per attività stagionali, ragioni sostitutive o commesse specifiche non può eccedere la durata complessiva di 48 mesi in un arco temporale di 5 anni, ovvero di 54 mesi in un arco temporale di 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e contratti di somministrazione.
Il contratto può essere prorogato (medesimo contratto con termine allungato) solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi. Nei primi 12 mesi di contratto la proroga è libera, dopo, è necessaria la presenza di una delle causali.
Il contratto può essere rinnovato (sottoscrizione di nuovo contratto) a fronte dell'esistenza di una delle causali sopra indicate e rispettando un intervallo di tempo tra i due contratti di:
Il lavoratore, che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa, abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 3 mesi rispetto alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Ai lavoratori con contratto a termine spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili proporzionato al periodo lavorativo prestato.
Gli stessi hanno pertanto diritto a ferie, tredicesima, TFR, retribuzione di malattia (per il periodo massimo di trattamento e nella misura prevista dal CCNL) e a ogni altro trattamento compatibile con la natura del contratto a termine.
I lavoratori a termine ricevono una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, per prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
Nel settore chimico-farmaceutico, in particolare, sono previsti interventi informativi/formativi, non inferiori a 8 ore per i lavoratori al primo contratto con l’impresa, riguardanti la sicurezza e il processo lavorativo ed in ogni caso adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività.