Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato al quale viene apposto un termine, pertanto il rapporto di lavoro che si instaura ha una durata predeterminata e limitata nel tempo.
Finalità/Durata/Proroga/Rinnovo
Il contratto a termine risponde ad esigenze di maggior flessibilità nel rapporto di lavoro sia a favore dell’azienda sia del lavoratore. Per un periodo non superiore a 12 mesi il contratto a termine può essere stipulato per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza alcuna specifica causale.
Oltre i 12 mesi il contratto a termine può essere stipulato (rinnovato o prorogato) laddove sussista almeno una delle seguenti causali legate a esigenze: temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività dell'azienda; di sostituzione di altri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
La proroga è possibile - entro il suddetto limite e con il consenso del lavoratore - fino a un massimo di quattro volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i dodici mesi.
Il contratto può essere rinnovato solo a fronte della sussistenza di una delle causali di cui sopra. In particolare è consentita la riassunzione a termine del lavoratore a condizione che tra la fine del precedente contratto e l'inizio del nuovo rapporto trascorra un intervallo minimo di (c.d. “stop and go”):
Il lavoratore, che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi tre mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. In ogni caso, l’impresa ha l’onere di fornire al personale assunto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili nell'impresa stessa, nonché in merito alle prospettive di prosecuzione dell’attività lavorativa successivamente alla scadenza del contratto.
Trattamento normativo ed economico
Ai lavoratori con contratto a termine spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili (c.d. principio di non discriminazione), proporzionato al periodo lavorativo prestato.
Gli stessi hanno pertanto diritto a ferie, 13° mensilità, TFR, retribuzione di malattia (per il periodo massimo di trattamento e nella misura prevista dal CCNL) e ogni altro trattamento compatibile con la natura del contratto a termine.
In relazione alla particolare natura del contratto alcuni istituti contrattuali e di legge hanno una disciplina specifica (come ad esempio il periodo di prova e la malattia).
È una tipologia contrattuale di rapporto di lavoro che prevede un termine di durata preciso che sancisce la fine del rapporto lavorativo tra il datore di lavoro e il dipendente.
Finalità
Far
fronte a ragioni aziendali di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo (ad esempio, una punta di produzione o la realizzazione di
un progetto specifico) o di sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto di lavoro. La recente riforma
normativa prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo
determinato “acasuali” a condizione che non siano superiori a 12 mesi;
in tal caso però non è prevista nessuna proroga.
Durata/Proroga/Rinnovo
Il
contratto può essere prorogato una sola volta, se il contratto iniziale
è inferiore a tre anni, per una durata massima complessiva del rapporto
non superiore a 3 anni (tra durata iniziale e proroga). Può essere
rinnovato (stipula di un nuovo contratto a termine), indipendentemente
dalla causale del/dei contratto/i precedenti purché vi siano le seguenti
condizioni*:
La legge disciplina che la durata complessiva del rapporto a termine (tra proroghe e rinnovi) con lo stesso lavoratore per mansioni equivalenti non può superare i 36 mesi, ma fa salve diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il ccnl chimico-farmaceutico, recependo tale disciplina, regolamenta direttamente la successione dei contratti a tempo determinato stabilendo dei termini più ampi al fine di favorire sia l’occupabilità dei lavoratori sia la stabilità dei rapporti di lavoro.
Inoltre, il ccnl prevede il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori che abbiano prestato la loro attività per un periodo superiore a sei mesi, anche nell’esecuzione di più contratti. In ogni caso, l’impresa ha l’onere di fornire al personale assunto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolare i lavoratori nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato.
*NOTA: La Legge 92/2012 sulla riforma del mercato del lavoro ha previsto la possibilità di accedere agli intervalli di tempo ridotti tra un contratto a tempo determinato e l’altro in determinate circostanze.
Trattamento normativo e economico
E’
sostanzialmente analogo al trattamento previsto per i lavoratori
assunti a tempo indeterminato, tranne che per alcuni istituti
contrattuali e di legge (ad esempio, periodo di prova e malattia) per i
quali sono previste norme specifiche in base alla particolare natura del
contratto.
Formazione
E’ prevista
un’attività formativa da dedicarsi in modo particolare al tema della
sicurezza e alla conoscenza dei processi lavorativi.