Lo stage o tirocinio è uno strumento finalizzato all'inserimento temporaneo di giovani in azienda e non si configura come rapporto di lavoro.
Esistono due tipologie di tirocini:
Per l’attivazione, è necessaria una convenzione tra un soggetto c.d. promotore come ad esempio:
e un soggetto c.d. ospitante come ad esempio:
corredata da un piano formativo.
È quella di creare un primo contatto con il mondo produttivo, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro, al fine di sperimentare un addestramento pratico. La finalità formativa di tale esperienza è garantita dalla presenza e dal supporto di due tutor: il primo è responsabile organizzativo del tirocinio ed è individuato dal promotore collaborando alla stesura del Piano formativo individuale; il secondo, individuato dall'ospitante, è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal Piano Formativo Individuale.
La durata minima dei tirocini extra-curriculari non può essere inferiore a 2 mesi (ad eccezione dei tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è di 1 mese e dei tirocini rivolti a studenti, promossi dai servizi per l'impiego e svolti durante il periodo estivo, per i quali la durata minima è di 14 giorni).
La durata massima dei tirocini extra-curriculari non può essere superiore a 12 mesi, proroghe e rinnovi compresi (ad eccezione dei tirocini per i disabili per i quali la stessa non può eccedere i 24 mesi) e possono essere promossi unicamente a favore di neodiplomati e neolaureati entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
Mentre nei tirocini curriculari, l’ospitante non è obbligato a corrispondere un’indennità né un rimborso spese anche se a propria discrezione può decidere di farlo, nei tirocini extra-curriculari deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione di importo non inferiore a € 300 lordi mensili. Tale indennità viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022), ha stabilito che il soggetto ospitante sia tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Il soggetto promotore nomina un Tutor organizzativo, che ha anche il compito di: