Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato al quale viene apposto per iscritto un termine. Il rapporto di lavoro che si instaura ha così una durata predeterminata e limitata nel tempo.
è possibile stipulare contratti a termine per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza alcuna specifica causale, solo per contratti di durata fino a 12 mesi. Il termine apposto al contratto può superare i 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, laddove sussista almeno una delle seguenti causali:
1. casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
2. in assenza di disposizione dei contratti collettivi definiti al punto 1, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel contratto individuali
3. esigenze di sostituzione di altri lavoratori
Il contratto a termine non può, quindi, avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe o per successione di più contratti, fatte salve previsioni diverse dei contratti collettivi.
Il contratto può essere prorogato (medesimo contratto con termine allungato) solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi. Nei primi 12 mesi di contratto la proroga è libera, dopo, è necessaria la presenza di una delle causali.
Il contratto può essere rinnovato (sottoscrizione di nuovo contratto) a fronte dell'esistenza di una delle causali sopra indicate e rispettando un intervallo di tempo tra i due contratti di:
Il lavoratore, che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa impresa, abbia lavorato per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 3 mesi rispetto alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Ai lavoratori con contratto a termine spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili proporzionato al periodo lavorativo prestato.
Gli stessi hanno pertanto diritto a ferie, tredicesima, TFR, retribuzione di malattia (per il periodo massimo di trattamento e nella misura prevista dal CCNL) e a ogni altro trattamento compatibile con la natura del contratto a termine.
I lavoratori a termine ricevono una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, per prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
Nel settore chimico-farmaceutico, in particolare, sono previsti interventi informativi/formativi, non inferiori a 8 ore per i lavoratori al primo contratto con l’impresa, riguardanti la sicurezza e il processo lavorativo ed in ogni caso adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività.